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1 Gennaio 2020: scatta l’obbligo generalizzato della trasmissione telematica dei corrispettivi.
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1 Gennaio 2020: scatta l’obbligo generalizzato della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come previsto dal D.L. 34/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti che effettuano operazioni certificate dall’emissione dello scontrino fiscale dovranno trasmettere giornalmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale nuova previsione normativa, già in vigore dal 01.07.2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro, obbliga il contribuente a dotarsi di un Registratore Telematico che permetta l’invio, tramite l’apposito canale, dei corrispettivi. Visto che la norma colpisce un elevato numero di esercenti si consiglia di “agire d’anticipo” ed informarsi presso il proprio fornitore di fiducia per assicurarsi la consegna del Registratore Telematico entro il 1 gennaio 2020.

Si precisa che, dalla data di entrata in vigore della norma, le uniche modalità ammesse per poter certificare le vendite imponibili ai fini IVA saranno esclusivamente l’emissione del corrispettivo telematico, o in alternativa, la redazione della fattura elettronica, da ciò ne consegue che le ricevute fiscali andranno definitivamente in pensione.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 individua specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; disponendo che tale previsione normativa non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi in base all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Dicembre 1996. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le principali attività esenti:

  • Cessione di Tabacchi;
  • Cessione di carburanti e lubrificanti nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa;
  • Cessioni di prodotto agricoli da parte di produttori agricoli a cui si applica il regime speciale previsto dall’art.34 del D.P.R: 633/72;
  • Cessione di quotidiani, periodici e libri;
  • le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  • le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica ;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  • le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
  • le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone
  • le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  • le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  • le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  • le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

Da tale impostazione normativa si deduce che solamente la tipologia di attività esercita determina l’assoggettabilità o meno all’obbligo di emissione dello scontrino telematico, risultano quindi, ad oggi, obbligati a dotarsi di un registratore telematico anche coloro che rientrano nel regime forfettario e minimo.

Per tutti i soggetti che si doteranno di un Registratore Telematico è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del costo sostenuto per poter far fronte al nuovo obbligo. Il credito riconosciuto è al massimo di 250 Euro nel casi di acquisto ex novo del Registratore Telematico, di 50 Euro nel caso di adeguamento del registratore di cassa che già si possiede.

 

Melegari Dr. Lorenzo