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DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020): Nuovi crediti d'imposta
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DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020): Nuovi crediti d'imposta

Nell’ambito del Decreto Cura Italia sono previste alcune disposizioni in materia di crediti di imposta rivolte alle imprese e finalizzate a mitigare l’impatto sulle stesse degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, l’art. 64 del DL 18/20 ha introdotto un nuovo credito di imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, nonché agli esercenti arti e professioni che sostengono costi per le spese di cui sopra.

L’agevolazione spetta limitatamente al periodo di imposta 2020 e si concretizza nel riconoscimento di un credito pari 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascun beneficiario.

I criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta saranno delineati da apposito decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo economico entro il 16.04.2020.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’AFFITTO DI BOTTEGHE E NEGOZI

L’art. 65 del DL 18/2020 ha previsto un nuovo credito di imposta per affitti di botteghe e negozi. La platea dei beneficiari del credito è composta dalle attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di generi alimentari ricomprese nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020), dalle attività dei servizi di ristorazione e dalle attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020, restano esclusi, invece, i professionisti.

Il credito riconosciuto è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo, limitatamente per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Nel decreto non è specificato se, per poter fruire del credito, il canone debba essere stato pagato, in aiuto arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8 del 3 aprile 2020. La stessa stabilisce che la misura in oggetto ha la finalità “di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante l’utilizzo del Mod. F24 a partire dal 25.03.2020.

 

MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L’art.98 co. 1 DL 18/2020 ha introdotto il nuovo co. 1-ter all’art 57-bis del DL 50/2017, prevedendo un regime straordinario, limitatamente per l’anno 2020, per il credito di imposta per investimenti pubblicitari.

Sulla base delle nuove disposizioni il credito di imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, nel limite degli stanziamenti previsti.

L’accesso al credito di imposta è subordinato alla presentazione di una comunicazione telematica che dovrà essere presentata a partire dall’1.9.2020 al 30.09.2020.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA TRASFORMAZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE A PERDITE ED ECCEDENZE ACE

 L’art. 55 del DL 18/2020 prevede, attraverso la riscrittura completa dell’art. 44-bis del DL 34/2019, la possibilità, per le società di capitali appartenenti a qualunque settore, di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE non ancora nella disponibilità della società.

Dal beneficio sono escluse le società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

La conversione in credito delle imposte anticipate o delle eccedenze ACE accumulate dalle società attraverso il riporto di perdite pregresse è subordinata alla cessione a terzi di crediti deteriorati; le cessioni effettuate tra società legate da rapporti di controllo o tra società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto non rilevano. La rilevanza fiscale delle perdite su crediti conseguenti alla cessione degli stessi viene determinata secondo le regole ordinarie (art. 101 comma 5 del TUIR).

Il credito si considera deteriorato quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

Per poter accedere al regime, che si applica per cessioni di crediti aventi valore nominale non superiore ai 2 miliardi di euro, è necessario esercitare un’opzione e pagare un canone pari all’1,50% delle imposte anticipate trasformate in credito.

La quota di perdite pregresse o di eccedenze ACE trasformate in credito di imposta non può eccedere il 20% dei crediti deteriorati ceduti.

Il credito di imposta si genera alla data di efficacie della cessione del credito ed è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24, alternativamente è possibile chiederne il rimborso o essere ceduto a terzi a norma degli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73.

Si ricorda che ai fini dell’applicazione del meccanismo sopra esposto non è necessaria la preventiva iscrizione in bilancio delle imposte anticipate generate dalle perdite pregresse.

Per rendere più chiara la determinazione dell’incentivo si presenta il seguente esempio numerico:

Perdite pregresse ed eccedenze ACE: 100.000

Valore nominale crediti ceduti: 1.000.000

Importo rilevante (20% dei crediti): 200.000

Importo da considerare ai fini della determinazione del credito (valore minore tra perdite pregresse ed importo rilevante dei credit): 100.000

Aliquota IRES 24%

Imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta (200.000x24%) : 24.000.

 

Melegari Dr. Lorenzo