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DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020): Sospensione delle rate di mutui e leasing.
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DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020): Sospensione delle rate di mutui e leasing.

L’art. 56 del D.L. 18/2020 ha previsto una moratoria, che si estende fino al 30.09.2020, per il pagamento di finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle piccole e medie imprese (PMI) e lavoratori autonomi con Partita IVA all’istituto di credito, attraverso la presentazione di un’autocertificazione con cui si attesta di aver subito una temporanea carenza di liquidità.

I soggetti che possono accedere alle misure di sospensione dei pagamenti delle rate, sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, nonché (come precisato dal ministero dell’Economia e delle Finanze) i lavoratori autonomi e professionisti con partita IVA.

Per accedere alle misure, il richiedente deve autocertificare di aver subito una temporanea carenza di liquidità per effetto dell’epidemia, ma al tempo stesso, non deve presentare alla data del 17.03.2020 situazioni di credito deteriorate, in particolare non deve avere rate di finanziamento scadute da più di 90 giorni.

I soggetti di cui sopra, che alla data del 17.03.2020, avevano ottenuto prestiti, leasing o linee di credito a rimborso rateale da parte di banche o altri intermediari finanziari, possono, facendone semplice richiesta all’ente erogatore, chiedere la sospensione delle rate in scadenza fino alla data del 30.09.2020. Le rate o i canoni oggetto di sospensione sono dilazionate con l’assenza di nuovi o maggiori oneri. La domanda deve essere corredata dalla relativa autocertificazione della presenza dei requisiti per poter accedere (rientrare tra i soggetti destinatari della norma ed avere subito una temporanea carenza di liquidità).

La banca o l’intermediario finanziario destinatario della richiesta, se la stessa rispetta i requisiti previsti dal decreto legge, è tenuto ad accettarla senza verificare la veridicità dell’autodichiarazione; inoltre non può modificare le condizioni contrattuali in base alla sopraggiunta situazione economico-finanziaria del debitore.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o tramite altre modalità che possano garantire una data certa dell’invio.

Le società che nei 24 mesi precedenti ha già ottenuto altre misure di sospensione o ristrutturazione dei finanziamenti possono comunque accedere alla moratoria prevista dal Decreto “Cura Italia”.

Dal punto di vista operativo è opportuno che l’impresa o il professionista contatti la banca o l’intermediario finanziario per verificare l’eventuale esistenza di un modulo specifico per inoltrare la richiesta, ed eventualmente, anche la possibilità di poter accedere ad altre misure agevolative che prevedono l’intervento del Fondo di Garanzia PMI.

 

È importante segnalare, che unitamente alla possibilità di richiedere la sospensione delle rate in scadenza fino al 30.09.2020, il Decreto “Cura Italia” prevede altre misure a sostegno della liquidità:

  • Le aperture di credito accordate “sino a revoca” (ad es. fidi di conto corrente) ed i finanziamenti, esistenti alla data del 29.02.20 o, se superiori, alla data del 17.03.20, accordati a fronte di anticipi su fatture non possono essere revocati, sia per la parte utilizzata sia per quella ancora non utilizzata fino alla data del 30.09.20;
  • La restituzione di prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.20 è rinviata alla data del 30.09.20 alle stesse condizioni senza l’espletamento di alcuna formalità.

 

Melegari Dr. Lorenzo