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DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020): Sospensione delle rate di mutui prima casa
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DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020): Sospensione delle rate di mutui prima casa

L’art. 54 del D.L. n. 18/2020 per dare ossigeno alle famiglie italiane alle prese con l’emergenza Coronavirus estende la possibilità di accedere al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini) ad una vasta platea di mutuatari che dimostra di avere subito una riduzione della propria attività lavorativa a causa dell’epidemia in corso. L’incentivo si traduce in una sospensione delle rate del mutuo per un periodo di durata variabile in base alle caratteristiche del soggetto richiedente. La sospensione non può comunque eccedere i 18 mesi.

La platea di soggetti beneficiari della sospensione comprende:

  • Lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
  • Lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di minimo di 30 giorni consecutivi di almeno il 20%;
  • Lavoratori autonomi che autocertificano di avere subito, nel periodo tra 21 febbraio 2020 e la domanda un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019 riconducibile all’emergenza coronavirus.

Il congelamento delle rate per la categoria dei lavoratori dipendenti ha una durata variabile che dipende dai mesi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario:

  • Una sospensione o riduzione del lavoro di durata compresa tra i 30 ed i 150 giorni permette il posticipo delle rate per 6 mensilità;
  • Una sospensione o riduzione del lavoro di durata compresa tra i 151 ed i 302 giorni permette il posticipo delle rate per 12 mensilità;
  • Una sospensione o riduzione del lavoro di durata superiore ai 303 giorni permette il posticipo delle rate per 18 mensilità.

I lavoratori autonomi possono, invece, chiedere la sospensione dei pagamenti per al massimo 9 mesi.

Per accedere al Fondo, in deroga alle regole ordinarie, non serve presentare l’ISEE.

Vi sono però dei requisiti che di fatto limitano l’accesso a questa misura:

  • L’immobile oggetto del mutuo deve essere identificabile come “prima casa” (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario);
  • L’immobile non deve rientrare tra quelli che posseggono caratteristiche di lusso (non deve rientrare tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • L’importo del mutuo non deve essere di importo superiore ad euro 250.000;
  • Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;
  • Alla stipula del mutuo non si deve aver fruito di agevolazioni pubbliche.

Gli ultimi due criteri escludono dalla misura i neo-proprietari e le giovani coppie per cui è stato attivato, per accedere al finanziamento, il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.

Nonostante la sospensione delle rate non comporti né l’applicazione di nessuna commissione o spese di istruttoria né la richiesta di garanzie aggiuntive, prima di procedere alla presentazione della domanda è bene valutarne l’effettiva convenienza, in quanto al mutuatario sarà comunque richiesto di corrispondere il 50% degli interessi dovuti sulle rate oggetto di moratoria; la quota capitale viene invece “congelata” e di conseguenza viene prolungata la durata del finanziamento per un tempo pari alla sospensione concessa. Emerge quindi che l’operazione ha un costo, tanto più elevato quanto più il muto è “giovane”, dal momento che le rate dei mutui accesi da poco tempo cono composte da una quota interesse considerevole. Risulta quindi opportuno prendere contatti con la propria banca, al fine di considerare anche possibili alternative, come, ad esempio, una rinegoziazione.

La domanda deve essere presentata attraverso l’utilizzo del modulo messo a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi (cliccando sul seguente link è possibile accedere al modello: http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf). Potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

La domanda dovrà essere corredata, per i lavoratori dipendenti, dal provvedimento che autorizza la richiesta di sospensione: indennità di disoccupazione, dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, con indicazione dei giorni di sospensione o percentuale di riduzione, per cause riconducibili all’emergenza sanitaria in atto. I lavoratori autonomi dovranno, invece, produrre la documentazione che attesti la riduzione del fatturato.

 

Melegari Dr. Lorenzo