DECRETO RILANCIO: Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020
Il decreto rilancio, nell’ambito delle misure dirette a favorire la ripresa dell’economia italiana e al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, ha previsto, in via transitoria, a partire dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 l’esenzione IVA per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.
Dal 1 gennaio 2021 l’aliquota a cui assoggettare tali cessioni sarà pari al 5%.
Tale regime IVA, così come previsto dall’art. 124 D.L. 34/2020, si applica alle seguenti categorie di beni:
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione; umidificatori;
- laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- visiere e occhiali protettivi,;
- tuta di protezione;
- calzari e soprascarpe;
- cuffia copricapo;
- camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Visto lo stato di emergenza sanitaria in atto, il decreto rilancio prevede, in via transitoria, relativamente alle cessioni di cui sopra, un trattamento di maggior favore, prevedendo che l’esenzione IVA riconosca comunque il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte.
Lo stesso trattamento impositivo è applicabile relativamente anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei bei sopraelencati.
Si ricorda che le mascherine chirurgiche sono assoggettate a prezzi calmierati: il loro prezzo al pubblico dovrà al massimo essere pari ad € 0,50 cadauna.
Per quanto riguarda la redazione di fatture elettroniche o l’invio di corrispettivi telematici, si segnala che le cessioni dei beni esenti IVA ai sensi dell’art.124 D.L. 34/2020 sono codificate all’interno del codice natura IVA N4.