Detrazioni Irpef solo con mezzi tracciabili di pagamento
Ai sensi della L. 160/2019, a partire dal 1 gennaio 2020, le detrazioni ai fini IRPEF degli oneri per cui è previsto lo sconto dall’imposta Irpef nella misura del 19% spetteranno solo se regolati con mezzi diversi dal denaro contante.
Tale norma impone, nel caso si voglia fruire delle detrazioni previste dalla legge, l’utilizzo di uno dei seguenti strumenti:
- bonifico bancario o postale;
- assegni bancari o circolari;
- carte di debito, di credito e prepagate.
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per:
- acquisto di medicinali;
- acquisto di dispositivi medici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati dispositivi medici: lenti a contatto, occhiali da vista, prodotti ortopedici, materassi ortopedici e antidecubito);
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. (La visita specialistica effettuata da un libero professionista, se pagata in contanti, non sarà fiscalmente detraibile);
- spese funebri.
Ai fini pratici, per evitare qualunque contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria e al fine di fornire prova certa ed inconfutabile in caso di eventuale controllo, si consiglia di allegare sempre la ricevuta di pagamento (copia bonifico, copia transazione POS, fotocopia assegno) alla fattura/scontrino attestante la spesa da portare in detrazione.
Melegari Dr. Lorenzo