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Detrazioni Irpef solo con mezzi tracciabili di pagamento
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Detrazioni Irpef solo con mezzi tracciabili di pagamento

Ai sensi della L. 160/2019, a partire dal 1 gennaio 2020, le detrazioni ai fini IRPEF degli oneri per cui è previsto lo sconto dall’imposta Irpef nella misura del 19% spetteranno solo se regolati con mezzi diversi dal denaro contante.

Tale norma impone, nel caso si voglia fruire delle detrazioni previste dalla legge, l’utilizzo di uno dei seguenti strumenti:

  • bonifico bancario o postale;
  • assegni bancari o circolari;
  • carte di debito, di credito e prepagate.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per:

  • acquisto di medicinali;
  • acquisto di dispositivi medici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati dispositivi medici: lenti a contatto, occhiali da vista, prodotti ortopedici, materassi ortopedici e antidecubito);
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. (La visita specialistica effettuata da un libero professionista, se pagata in contanti, non sarà fiscalmente detraibile);
  • spese funebri.

Ai fini pratici, per evitare qualunque contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria e al fine di fornire prova certa ed inconfutabile in caso di eventuale controllo, si consiglia di allegare sempre la ricevuta di pagamento (copia bonifico, copia transazione POS, fotocopia assegno) alla fattura/scontrino attestante la spesa da portare in detrazione.

Melegari Dr. Lorenzo