
Il credito d’imposta 2020 per gli investimenti in beni strumentali
La Legge di bilancio 2020 rimodula la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese relative agli investimenti in beni strumentali e alla automazione e informatizzazione dei processi produttivi previste dal piano “Impresa 4.0”.
A decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (esteso fino al 30 giugno 2021 se entro la data del 31 dicembre 2020 avviene l’accettazione dell’ordine di acquisto ed il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo) le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sono destinatarie di un credito d’imposta in relazione alla diverse tipologie di beni agevolabili.
Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da:
- dimensione;
- forma giuridica;
- settore economico di appartenenza;
- Regime fiscale adottato.
Non possono, invece, fruire del credito d’imposta le imprese assoggettate a procedure concorsuali o in stato di liquidazione, le imprese che non rispettano le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e le imprese che hanno omesso anche parzialmente il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad esclusione:
- Dei mezzi di trasporto (autovetture, motocicli, caravan);
- Dei beni per i quali il D.M.31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscali inferiori al 6,5%;
- Dei beni rientranti nell’allegato 3 della L. 28 dicembre 2015 (aeromobili, materiale ferroviario, condotte per distribuzione gas naturale, condutture urbane).
La legge di bilancio prevede diverse percentuali di credito in base alla tipologia di investimenti effettuati:
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni rientranti nel Piano Industria 4.0 (compresi nella Tabella A allegata alla L. 232/2016) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, per la parte eccedente tale sogli il credito si riduce nella misura del 20% fino al limite massimo complessivo pari a 10 milioni di Euro;
- Per gli investimenti aventi ad oggetto servizi digitali e software (compresi nella Tabella B allegata alla L. 232/2016) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo sostenuto fino alla concorrenza del limite massimo complessivo ammissibile pari ad euro 700.000;
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei punti precedenti il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.
Durante il forum dei commercialisti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione per investimenti relativi ai beni rientranti nel piano “Industria 4.0” non può essere fruita dai professionisti che possono invece accedere esclusivamente al credito di imposta pari al 6%.
Il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24 e spetta in cinque quote annuali di pari importo, mentre, limitatamente agli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali ed è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Un aspetto molto rilevante di questa nuova disciplina è rappresentato dagli oneri documentali posti a carico dei soggetti beneficiari che devono essere attivati prima del perfezionamento dell’investimento. La legge dispone che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.
La dimostrazione richiesta dalla normativa è possibile solo se il contribuente conserva una serie di documenti rilevanti, dal momento che il legislatore non ne espone una elencazione puntuale, possiamo, a mero titolo esemplificativo, ritenere che, in caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene, sia necessario conservare, quando presenti:
- Copia dell’offerta del fornitore;
- Conferma dell’ordine;
- Contratto di acquisto;
- Fatture elettroniche emesse dal fornitore a titolo di acconto e di saldo;
- Documenti di trasporto del bene e delle sue componenti;
- Verbale di collaudo, attestante l’entrata in funzione del bene.
In caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria i documenti rilevanti possono essere, sempre a titolo esemplificativo:
- Offerta del fornitore;
- Conferma dell’ordine;
- Contratto di locazione finanziaria;
- Fatture elettroniche emesse dal locatore finanziario;
- Documenti di trasporto del bene o delle sue componenti.
Per gli investimenti in beni strumentali per i quali alla data del 31 dicembre 2020 è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo, dovranno essere conservati anche i documenti attestanti le seguenti condizioni:
- Accettazione dell’ordine da parte del venditore;
- Pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i soli beni materiali e immateriali rientranti nel Piano Nazionale “Impresa 4.0” la normativa impone la produzione di:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, nel caso in cui il costo unitario di acquisizione risulti inferiore ai 300.000 euro;
- Perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti all’albo o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Infine, è fondamentale segnalare, che, funzionale all’ottenimento del credito di imposta, è stato introdotto l’obbligo di indicare all’interno della fattura l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020; tale obbligo si può ritenere assolto indicando una dicitura similare alla seguente: “Beni Agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-197, Legge 160 del 27.12.2019”.
Melegari Dr. Lorenzo