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Il credito d’imposta 2021 per gli investimenti in beni strumentali
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Il credito d’imposta 2021 per gli investimenti in beni strumentali

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1051-1063 Legge 178/2020) rimodula la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese relative agli investimenti in beni strumentali e alla automazione e informatizzazione dei processi produttivi previste dal piano “Impresa 4.0”, prevedendo un nuovo credito d’imposta, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall’art. 1 co. 184-197 della L. 160/19.

A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (esteso fino al 30 giugno 2022 se entro la data del 31 dicembre 2021 avviene l’accettazione dell’ordine di acquisto ed il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo) le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sono destinatarie di un credito d’imposta in relazione alla diverse tipologie di beni agevolabili.

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da:

  • dimensione;
  • forma giuridica;
  • settore economico di appartenenza;
  • Regime fiscale adottato.

Non possono, invece, fruire del credito d’imposta le imprese assoggettate a procedure concorsuali o in stato di liquidazione, le imprese che non rispettano le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e le imprese che hanno omesso anche parzialmente il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, ad esclusione:

  • Dei mezzi di trasporto (autovetture, motocicli, caravan);
  • Dei fabbricati e delle costruzioni;
  • Dei beni per i quali il D.M.31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscali inferiori al 6,5%;
  • Dei beni rientranti nell’allegato 3 della L. 28 dicembre 2015 (aeromobili, materiale ferroviario, condotte per distribuzione gas naturale, condutture urbane).

La legge di bilancio prevede diverse percentuali di credito in base alla tipologia di investimenti effettuati:

  • Per gli investimenti aventi ad oggetto beni rientranti nel “Piano Industria 4.0” (compresi nella Tabella A allegata alla L. 232/2016) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, per investimenti compresi tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro il credito si riduce al 30% del costo sostenuto, mentre per investimenti eccedenti i 10 milioni di euro la percentuale è paria al 10%.
  • Per gli investimenti aventi ad oggetto servizi digitali e software “Piano Industria 4.0” (compresi nella Tabella B allegata alla L. 232/2016) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo sostenuto fino alla concorrenza del limite massimo complessivo ammissibile pari ad euro 1 milione;
  • Per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei punti precedenti (beni materiali ed immateriali “ordinari”) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro se si tratta di beni materiali, mentre per i beni immateriali la soglia è pari ad 1 milione.

Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

Durante il forum dei commercialisti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione per investimenti relativi ai beni rientranti nel piano “Industria 4.0” non può essere fruita dai professionisti che possono invece accedere esclusivamente al credito di imposta pari al 10%.

Il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24 e spetta in tre quote annuali di pari importo, mentre, limitatamente per investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” effettuati da soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni, è fruibile in un’unica quota annuale. Il credito maturato sarà utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, se trattasi di investimenti “ordinari”, nel caso di investimenti nei beni “Piano Industria 4.0” la fruizione sarà subordinata all’avvenuta interconnessione.

Un aspetto molto rilevante di questa nuova disciplina è rappresentato dagli oneri documentali posti a carico dei soggetti beneficiari. La legge dispone che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

La dimostrazione richiesta dalla normativa è possibile solo se il contribuente conserva una serie di documenti rilevanti, dal momento che il legislatore non ne espone una elencazione puntuale, possiamo, a mero titolo esemplificativo, ritenere che, in caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene, sia necessario conservare, quando presenti:

  • Copia dell’offerta del fornitore;
  • Conferma dell’ordine;
  • Contratto di acquisto;
  • Fatture elettroniche emesse dal fornitore a titolo di acconto e di saldo;
  • Documenti di trasporto del bene e delle sue componenti;
  • Verbale di collaudo, attestante l’entrata in funzione del bene.

In caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria i documenti rilevanti possono essere, sempre a titolo esemplificativo:

  • Offerta del fornitore;
  • Conferma dell’ordine;
  • Contratto di locazione finanziaria;
  • Fatture elettroniche emesse dal locatore finanziario;
  • Documenti di trasporto del bene o delle sue componenti.

Per gli investimenti in beni strumentali per i quali alla data del 31 dicembre 2021 è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo, dovranno essere conservati anche i documenti attestanti le seguenti condizioni:

  • Accettazione dell’ordine da parte del venditore;
  • Pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i soli beni materiali e immateriali rientranti nel “Piano Industria 4.0” la normativa impone la produzione di:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, nel caso in cui il costo unitario di acquisizione risulti inferiore ai 300.000 euro;
  • Perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti all’albo nel caso in cui il costo unitario di acquisizione risulti superiora ai 300.000 euro;
  • Comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.

Infine, è fondamentale segnalare, che, funzionale all’ottenimento del credito di imposta, è stato introdotto l’obbligo di indicare all’interno della fattura l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021; tale obbligo si può ritenere assolto indicando una dicitura similare alla seguente: “Beni Agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1065, Legge 178 / 2020”.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, determina la revoca dell’agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso. Sulla base delle risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, i documenti potranno essere regolarizzati riportando sulla copia cartacea della fattura elettronica, con scritta indelebile o apposito timbro, il riferimento normativo mancante.

 

Melegari Dr. Lorenzo