Nuove regole per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, dal titolo “Adeguamento del tracciato del Sistema Tessera Sanitaria ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie” ha introdotto importanti novità sia sulle informazioni da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria in relazione alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021, sia in relazione alle tempistiche di invio delle stesse.
In merito a questi ultimi due aspetti il decreto del MEF prevede:
- che per le spese sanitarie sostenute da persone fisiche, deve essere fornita la modalità di pagamento delle stesse (contanti / pagamento tracciato), la tipologia di documento fiscale emesso, la natura IVA della singola operazione e l’eventuale esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi. (In caso di esercizio dell’opposizione da parte del cittadino la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria resta obbligatoria, senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito).
- Che i termini di trasmissione dei dati avranno, a partire dal 01 gennaio 2021, cadenza mensile anziché annuale: i dati dovranno essere spediti entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte del contribuente.
Si ricorda che soggiacciono all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:
- Le farmacie,
- Le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate,
- gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri,
- le parafarmacie,
- gli ottici,
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi,
- gli infermieri,
- gli ostetrici,
- i medici veterinari,
- i tecnici sanitari di radiologia medica,
- le strutture della sanità militare,
- gli iscritti all’albo dei biologi,
- gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018,
- i tecnici sanitari di laboratori biomedici,
- i tecnici audiometristi,
- i tecnici audioprotesisti,
- i tecnici ortopedici,
- i dietisti,
- i tecnici di neurofisiopatologia,
- i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
- gli igienisti dentali,
- i fisioterapisti,
- i logopedisti
- i podologi,
- gli ortottisti e assistenti di oftalmologia,
- i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
- i tecnici della riabilitazione psichiatrica,
- i terapisti occupazionali,
- gli educatori professionali,
- i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
- gli assistenti sanitari.
Melegari Dr. Lorenzo