Obbligo di Stipula di assicurazione contro i rischi catastrofali
La legge di bilancio (art. 1 commi 101 - 111 della L. 213/2023) ha introdotto un nuovo obbligo (attualmente limitato alle imprese), che andrà adempiuto entro il 31 dicembre 2024:quello di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
La norma è finalizzata ad assicurare un ristoro economico alle imprese aventi sede in Italia in caso di eventi catastrofali a cui conseguirebbero danni alla popolazione, alle imprese ed alle infrastrutture e di porre i relativi costi di tali eventi non solo a carico dello Stato, ma anche a soggetti privati.
L’obbligo di stipula riguarda, nello specifico le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188c.c.; sono escluse da questo adempimento le imprese agricole per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.
I soggetti interessati dalla misura sono tenuti a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi per danni relativi ai seguenti beni:
- terreni e fabbricati;
-impianti e macchinari;
-attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e l’eventuale inadempimento inciderà in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario finanziate con risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Quanto agli obblighi delle compagnie assicurative, queste saranno tenute ad applicare:
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.