Nuova disciplina 2017 sulle locazioni brevi
A seguito dell’introduzione del decreto legge n. 50 del 2017, è stata prevista una norma che riguarda la tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione ad affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno.
Le disposizioni dell’articolo 4 del decreto sopracitato amplia il concetto di locazione stessa, in quanto , ricomprende tra i contratti di locazione breve anche quelli che includono “la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali”. Tale previsione normativa, laddove i contratti siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, inquadra i contratti di locazione, con l’offerta dei servizi accessori di cui sopra, tra i redditi fondiari, quando, precedentemente, si rischiava di rientrare nel regime del reddito d’impresa. In merito alla tipologia di servizi offerti, l’Agenzi delle Entrate con la circolare 24/E/2017, ritiene che, per analogia, lo stesso trattamento possa essere applicato ad altre tipologie di servizi che presentano una connessione con la finalità residenziale del contratto (a titolo esemplificativo: fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata), mentre risultano esclusi tutti quei servizi aggiuntivi che non presentano le caratteristiche di cui sopra ed un livello minimo di organizzazione (auto a noleggio, somministrazione di pasti e colazione, messa a disposizione di guide turistiche).
La nuova disciplina si applica a contratti stipulati a partire dal 1 giugno 2017 ed è applicabile anche nel caso in cui la stipula avvenga tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o attraverso portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.Sulla base della nuova normativa, gli intermediari di cui sopra sono destinatari di una serie di adempimenti, in quanto sono obbligati ad inviare di dati dei contratti relativi alle locazioni brevi antro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui i contratti si riferiscono e, se gli stessi procedono all’incasso per conto del locatore devono applicare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario, trasformandosi in veri e propri sostituti d’imposta.
In merito al profilo della tassazione in capo al locatore, si segnala la possibilità di opzione per la cedolare secca, in questo caso la ritenuta alla fonte operata dall’intermediario sarà a titolo d’imposta, mentre, nel caso di tassazione ordinaria la ritenuta in questione sarà a titolo di acconto, in quanto l’IRPEF dovuta sarà determinata in sede di dichiarazione dei redditi.
Melegari Dr. Lorenzo