Addio alla scheda carburante dal 1 luglio 2018
Per effetto delle modifiche introdotte all’art. 1-bis art. 164 TIUR dalla legge di Bilancio 2018, a partire dal 1 luglio 2018, le spese relative all’acquisto di carburante da parte da titolari di Partita IVA, potranno essere dedotte dal reddito solo se sostenute mediante l’utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal DPR 29 settembre 1973.
Parallelamente, sul fronte dell’Imposta sul Valore aggiunto, le modifiche dell’art. 19 bis1 DPR 633/72, impongono l’utilizzo della moneta elettronica affinchè l’IVA pagata sugli acquisti di carburante possa essere detratta.
Tale disposizione si applica alla totalità dei mezzi aziendali, sia che essi siano strumentali, che a deducibilità ridotta e presuppone che le carte utilizzate per gli acquisti siano intestate al soggetto titolare di partita IVA.
A partire dal 1 luglio 2018, la scheda carburante sarà a tutti gli effetti abolita, questo significa che l’uso del contante non legittimerà più il riconoscimento fiscale del costo.
Melegari Dr. Lorenzo