Ampliamento soggetti interessati all’applicazione dello Split Payment
L'art. 1, co. 629, lett. b), della L. 23.12.2014, n. 190 ha inserito, all'interno del D.P.R. 633/1972, il nuovo art. 17-ter (cd. meccanismo dello “split payment” o della “scissione dei pagamenti”), in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici (ad esclusione delle operazioni già assoggettate al regime del reverse charge) l'Iva addebitata dal fornitore nelle corrispondenti fatture deve essere versata dal committente direttamente all'Erario, anziché dal prestatore del bene o del servizio.
Il recente D.L. 24.4.2017, n.50 ha esteso a, partire dal 1 luglio 2017, la disciplina dello “split payment” anche alle società controllate o collegate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o dagli enti pubblici territoriali) e alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, a seguito dell’abrogazione del co. 2, dell’art. 17-ter, del D.P.R. 633/1972, anche le prestazioni dei servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. prestazioni professionali) effettuate nei confronti dei soggetti sopra richiamati saranno assoggettate a “split payment”.
Ne consegue che le fatture emesse, sia per cessioni di beni, che per prestazioni di servizi professionali, nei confronti degli enti interessati dalla normativa, a partire del 1 luglio 2017, dovranno recare la dicitura “scissione dei pagamenti (oppure split payment) ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/72”; in questi documenti l’IVA sarà esposta in fattura, ma non verrà riscossa.
Si ricorda che il regime in oggetto non trova applicazione per le cessioni già assoggettate al regime del reverse charge, per le associazioni in regime di 398 e per le operazioni esenti o non assoggettabili al tributo (cd. “operazioni fuori campo Iva”).
Melegari Dr. Lorenzo